Art. 3. 1. Sono eletti vice presidenti del comitato di presidenza il membro rappresentante delle comunita' all'estero e il membro di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 2. Sono eletti membri del medesimo comitato i sei membri rappresentanti delle comunita' all'estero ed i quattro membri di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. 3. In caso di parita', prevale il candidato piu' anziano per eta'.