Art. 3. 
  1. Sono eletti vice presidenti del comitato di presidenza il membro
rappresentante delle comunita'  all'estero  e  il  membro  di  nomina
governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il  maggior
numero di voti. 
  2.  Sono  eletti  membri  del  medesimo  comitato  i   sei   membri
rappresentanti delle comunita' all'estero  ed  i  quattro  membri  di
nomina governativa che nella relativa votazione abbiano  ottenuto  il
maggior numero dei voti. 
  3. In caso di parita', prevale il candidato piu' anziano per eta'.