Art. 4. 
  1. Le riunioni del  consiglio  e  del  comitato  di  presidenza  si
tengono presso il Ministero degli affari esteri. 
  2. Le riunioni del  consiglio  vengono  convocate  dal  presidente,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma   1,   della   legge,
direttamente con lettera  raccomandata  per  i  membri  residenti  in
Italia  e  tramite  le  rappresentanze  diplomatiche  per  i   membri
residenti all'estero. 
  3. Le riunioni del comitato di  presidenza  diverse  da  quelle  da
tenere a margine delle riunioni del  consiglio,  sono  convocate  dal
presidente con preavviso di almeno dieci giorni,  ferme  restando  le
modalita' di cui al comma 2. 
  4. L'avviso di convocazione  contiene  l'ordine  del  giorno  della
riunione. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368/1989 prevede
          che: "Il CGIE e' convocato dal presidente in via  ordinaria
          due  volte all'anno.  Esso puo' essere inoltre convocato in
          via straordinaria, su  motivata  richiesta  di  almeno  due
          terzi  dei  suoi  componenti, non oltre il ventesimo giorno
          dalla data del deposito  della  richiesta  di  convocazione
          presso  la presidenza. Fra la data di convocazione e quella
          della riunione  devono  trascorrere  almeno  venti  giorni,
          salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente
          puo' stabilire un termine minore,  non  inferiore  a  dieci
          giorni".