Art. 4. 1. Le riunioni del consiglio e del comitato di presidenza si tengono presso il Ministero degli affari esteri. 2. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero. 3. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalita' di cui al comma 2. 4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
Nota all'art. 4: - Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368/1989 prevede che: "Il CGIE e' convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni".