Art. 6. 
  1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel  Paese  di
residenza dei membri del consiglio eletti ell'estero, di cui all'art. 
11, comma 2, della legge, sono convocate,  d'intesa  con  i  predetti
membri, dal capo della  rappresentanza  diplomatica,  anche  per  via
telegrafica quando  vi  siano  ragioni  d'urgenza.  A  tali  riunioni
partecipa lo  stesso  capo  della  rappresentanza  diplomatica  o  un
funzionario della carriera diplomatica da questi delegato. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  comma  2  dell'art.  11  della  legge n. 368/1989
          prevede che:  "Prima  di  ogni  riunione  del  Consiglio  i
          membri  del  CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la
          rappresentanza  diplomatica  nel  Paese  di  residenza  per
          esaminare  i  problemi  dei  connazionali residenti in quel
          Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del
          Consiglio".