Art. 6. 1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti ell'estero, di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.
Nota all'art. 6: - Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 368/1989 prevede che: "Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio".