Art. 7. 
  1. Le associazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge, i  cui
rappresentanti possono essere designati come  membri  dell'assemblea,
devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni. 
  2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare  un  proprio
rappresentante  nell'assemblea.   Qualora   il   numero   dei   posti
disponibili per i rappresentanti delle associazioni  non  corrisponda
al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4. 
  3. Qualora le associazioni  siano  in  numero  superiore  ai  posti
disponibili per le stesse in assemblea, le associazioni operanti  nel
Paese designano i propri rappresentanti  all'assemblea.  Qualora  nel
termine di trenta giorni dalla richiesta le  designazioni  non  siano
effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli  elementi
acquisiti e attraverso opportune  forme  di  consultazione,  condotte
dall'autorita' consolare in ordine al livello di  rappresentativita',
alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attivita' svolta dalle
associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare
i loro rappresentanti nell'assemblea. 
  4. Qualora le associazioni  operanti  nel  Paese  siano  in  numero
inferiore ai  posti  disponibili  in  assemblea  per  le  stesse,  le
associazioni, dopo avere designato un proprio rappresentante  secondo
quanto previsto  dal  comma  2,  procedono  a  designare  i  restanti
rappresentanti, d'accordo tra di loro. Qualora nel termine di  trenta
giorni dalla richiesta  le  designazioni  non  siano  effettuate,  la
rappresentanza diplomatica, sulla base  degli  elementi  acquisiti  e
attraverso opportune forme di consultazione  condotte  dall'autorita'
consolare in ordine al livello di rappresentativita', alla  rilevanza
quantitativa  e  qualitativa   dell'attivita'   delle   associazioni,
stabilisce quali associazioni sono chiamate a  designare  i  restanti
rappresentanti nell'assemblea. 
  5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, cui  e'  assegnato  un  solo
rappresentante nel consiglio, le  associazioni  operanti  in  ciascun
Paese  del   gruppo   provvedono   a   designare,   alle   rispettive
rappresentanze diplomatiche,  un  uguale  numero  di  rappresentanti,
secondo le procedure previste dai commi precedenti. 
 
            Nota all'art. 7:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  13  della legge n.
          368/1989 si veda in nota all'art. 8.