Art. 8. 1. L'assemblea, di cui all'art. 13 della legge, si riunisce entro un termine di tre mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed e' convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni. 2. L'assemblea si riunisce presso la rappresentanza diplomatica o in altro locale da questa reperito. La rappresentanza diplomatica provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto. 3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari, che procede alle operazioni di voto, effettua lo scrutinio e ne proclama il risultato. 4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui e' assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 368/1989 e' il seguente: "Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anno finanziario".