Art. 8. 
  1. L'assemblea, di cui all'art. 13 della legge, si  riunisce  entro
un termine di tre mesi dall'insediamento dei comitati degli  italiani
all'estero ed e' convocata dal capo della rappresentanza  diplomatica
con un preavviso di almeno venti giorni. 
  2. L'assemblea si riunisce presso la rappresentanza  diplomatica  o
in altro locale da questa  reperito.  La  rappresentanza  diplomatica
provvede  alla  predisposizione  delle  schede,  delle  urne  e   del
materiale necessario al voto. 
  3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di
presidenza composto da un  presidente,  due  vice  presidenti  e  due
segretari, che procede alle operazioni di voto, effettua lo scrutinio
e ne proclama il risultato. 
  4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui  e'  assegnato  un  solo
rappresentante al consiglio, l'assemblea  si  riunisce  a  rotazione,
secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno  di  loro;  compete
alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento  con  le
altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti
dai commi precedenti. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 368/1989 e' il
          seguente:
             "Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono
          eletti da una  assemblea  formata  per  ciascun  Paese  dai
          componenti  dei  COEMIT  regolarmente  costituiti nei Paesi
          indicati nella tabella allegata alla presente  legge  e  da
          rappresentanti  delle associazioni delle comunita' italiane
          in numero non superiore al 30 per cento dei componenti  dei
          COEMIT  per  i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi
          transoceanici,  tenendo   conto   dei   requisiti   fissati
          dall'art.  4  e  delle  modalita'  previste  nelle norme di
          attuazione di cui all'art.  17 che dovranno garantire,  sul
          piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
             2.  La  relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire
          600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno
          per  impossibilita'  di  indire  le  elezioni,  puo' essere
          utilizzata nel successivo anno finanziario".