Art. 9. 
  1. L'assemblea elegge i propri rappresentanti al consiglio, in modo
che, nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a
uno, tra gli eletti ve ne sia uno e  non  piu'  della  meta'  non  in
possesso della cittadinanza italiana, purche' figlio  discendente  da
cittadini italiani, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  4,
comma 4, della legge. 
  2. Ciascun componente dell'assemblea puo'  scrivere  sulla  propria
scheda un numero di nomi pari a quello dei membri  del  consiglio  da
eleggere. 
  3. Nel caso in cui tale numero sia  superiore  ad  uno,  l'elettore
esprime il suo voto  a  favore  di  persone  non  in  possesso  della
cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini
italiani, in proporzione non  superiore  alla  meta'  dei  membri  da
eleggere. 
  4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia  del
verbale delle operazioni di voto  e  di  scrutinio  viene  trasmessa,
tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio. 
 
          Nota all'art. 9:
             - Il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 prevede
          che: "Nei Paesi in cui la rappresentanza  elettiva  sia  di
          due  o  piu' membri, sono rappresentate, in proporzione non
          superiore alla meta' dei componenti, anche persone  non  in
          possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o
          discendenti di cittadini italiani".