Art. 9. 1. L'assemblea elegge i propri rappresentanti al consiglio, in modo che, nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, tra gli eletti ve ne sia uno e non piu' della meta' non in possesso della cittadinanza italiana, purche' figlio discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge. 2. Ciascun componente dell'assemblea puo' scrivere sulla propria scheda un numero di nomi pari a quello dei membri del consiglio da eleggere. 3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore esprime il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla meta' dei membri da eleggere. 4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.
Nota all'art. 9: - Il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 prevede che: "Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani".