Art. 31. 
              (Esercizio e manutenzione degli impianti) 
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso  un
terzo, che se ne assume  la  responsabilita',  deve  adottare  misure
necessarie per contenere i consumi di  energia,  entro  i  limiti  di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 
2. Il proprietario, o  per  esso  un  terzo,  che  se  ne  assume  la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e  straordinaria  secondo  le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le  province  per  la
restante parte del territorio  effettuano  i  controlli  necessari  e
verificano con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle  norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti. 
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e  alla  conduzione
degli impianti di cui alla  presente  legge  contenenti  clausole  in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono  clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 31:
          - Si riporta il testo dell'art. 1339 del codice civile.
          "Art. 1339. (Inserzione automatica di clausole).
          - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
          legge sono di diritto  inseriti  nel  contratto,  anche  in
          sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.