Art. 36. (Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.