Art. 2.
  1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano
biennale di cui all'articolo 1, sono  predisposti  ed  approvati  dai
competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In
caso di dichiarata impossibilita', la  predisposizione  dei  progetti
puo'  essere  affidata,  mediante  apposita  convenzione, ad istituti
specializzati o a qualificati  professionisti.  I  compensi  per  gli
incarichi  affidati  gravano  sugli  stanziamenti  iscritti nel piano
biennale per i singoli interventi.
  2.  Per  gli  interventi non diretti dello Stato sui beni culturali
non statali, inclusi nel piano  biennale,  sono  concessi  contributi
fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I
relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti  organi
periferici  del  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali, sono
approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato  di
settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I
contributi possono essere corrisposti sia  in  corso  d'opera,  sulla
base  degli  stati  di  avanzamento,  che  a saldo a lavori ultimati,
previa  verifica  da  parte  dei  competenti  organi  periferici  del
Ministero  per  i  beni culturali e ambientali, alla condizione che i
beni oggetto dell'intervento siano accessibili  al  pubblico  secondo
modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi
tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.
  3.  Il  parere  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
ambientali,  espresso  ai  sensi  del  comma   2   dell'articolo   1,
sostituisce  i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.
 
          Nota all'art. 2:
            - La legge n. 1552/1961 reca: "Disposizioni in materia di
          tutela di cose di interesse artistico e storico"  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 13 gennaio
          1962.