Art. 2. 1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'articolo 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilita', la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi. 2. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati. 3. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.
Nota all'art. 2: - La legge n. 1552/1961 reca: "Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 gennaio 1962.