Art. 4.
  1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1› marzo 1975, n. 44, e
28 dicembre 1977, n. 970, e  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   17   maggio   1978,  n.  509,  come  da  ultimo  elevati
dall'articolo  24  della  legge  7  agosto   1982,   n.   526,   sono
quintuplicati.
  2.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1›
marzo 1975,  n.  44,  sono  estese  agli  interventi  sul  patrimonio
bibliografico  ed  archivistico ed ai competenti organi del Ministero
per i beni culturali e ambientali.
 
          Note all'art. 4:
            -  La  legge  n.  44/1975,  recante  "Misure  intese alla
          protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico
          nazionale"  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          71 del 13 marzo 1975.
             -  Si  trascrive  il testo degli articoli 7, 8 e 9 della
          legge 1› marzo 1975, n. 44:
             "Art. 7. - Il Ministro per i beni culturali e ambientali
          puo' provvedere direttamente in  economia  o  a  trattativa
          privata,  qualora  sia accertata la convenienza di omettere
          le formalita' del  pubblico  incanto  o  della  licitazione
          privata:
               a)   all'esecuzione   di   lavori   di  conservazione,
          manutenzione, restauro, ripristino e  sitemazione  di  cose
          mobili  ed  immobili,  di interesse archeologico, storico o
          artistico;
               b)  all'esecuzione  di  scavi archeologici, nonche' al
          trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di
          destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il
          temporaneo deposito di tale  materiale  e  degli  strumenti
          necessari per i lavori di scavo;
               c)  all'esecuzione  di  ufficio di lavori a carico dei
          contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;
               d)  all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche
          o    topografiche,    di    rilievi    aerofotografici    e
          aerofotogrammetrici,     di    riprese    fotografiche    e
          cinematografiche anche  aeree  e  sottomarine,  di  piante,
          rilievi,   disegni   ed   altro   materiale   illustrativo,
          riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica  e
          paesistica.
             Inoltre,   quando   siano   accertate   l'urgenza  e  la
          convenienza di omettere le formalita' del pubblico  incanto
          o  della  licitazione  privata,  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e  ambientali  puo'  provvedere  direttamente  in
          economia o a trattativa privata:
               a)   all'esecuzione   di   indifferibili   lavori   di
          sistemazione museale;
               b)  a  lavori  in edifici destinati a sedi di raccolte
          statali di antichita' ed arte, per i quali  non  provvedano
          altre amministrazioni;
               c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione
          di  utensili,  strumenti  e  materiali  scientifici  e   di
          laboratorio,  di  impianti,  di macchinari, di strumenti ed
          attrezzi per l'esecuzione di  scavi  archeologici,  per  la
          manutenzione  e  per  il  restauro  di cose di antichita' e
          d'arte, per la manutenzione, l'adattamento,  l'arredamento,
          la   sistemazione   e   la   protezione  di  musei  e  zone
          archeologiche e monumentali;
                d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli
          immobili di interesse archeologico, storico o  artistico  e
          non  rientranti  tra  quelle  indicate  alla lettera a) del
          comma    precedente,    quali    il    diserbamento,     la
          disinfestazione,  le  recinzioni,  le  opere protettive, la
          sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per
          il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.
             Salvo  quanto previsto dall'art. 9 della presente legge,
          per i lavori indicati nei commi precedenti  si  applica  la
          disposizione  contenuta  nell'art.  1,  secondo  comma, del
          regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886,  n.
          3859. Si applica inoltre l'art. 9 dello stesso regolamento.
             Art. 8. - Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata
          si osservano le disposizioni previste dal regio decreto  18
          novembre  1923,  n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924,
          n. 827, e, in quanto  applicabili,  quelle  previste  dalla
          legge  20  marzo  1865,  n.  2248, allegato F, e successive
          modificazioni e integrazioni.
             I  lavori  da  eseguirsi in economia sono regolati dalle
          norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7  e  10  del  regio
          decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
             Art.  9.  -  Nei  limiti  delle aperture di credito loro
          concesse e per una spesa non superiore  a  15  milioni  per
          ciascuna delle opere di cui all'art. 7 della presente legge
          e al primo comma dell'art. 1 del regio  decreto  22  aprile
          1886,  n.  3859,  i  soprintendenti e i capi degli istituti
          autonomi del Ministero per i beni  culturali  e  ambientali
          possono,   nella   rispettiva   competenza,  provvedere  in
          economia,  senza  bisogno  dell'approvazione  dei  relativi
          progetti  da  parte  dello  stesso  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.
             Quando  sia necessario provvedere senza alcun indugio, i
          soprintendenti e i capi  degli  istituti  autonomi,  previa
          redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in
          economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di
          spesa  di  cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in
          precedenza accreditati e, qualora questi ultimi  non  siano
          sufficienti,   sono   tenuti   a   chiedere  la  preventiva
          autorizzazione  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali   per  la  prosecuzione  dei  lavori,  indicando
          l'ulteriore fabbisogno di fondi.
             In  caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi
          degli istituti autonomi possono dare inizio  ai  lavori  in
          economia   fino   al  limite  di  5  milioni,  informandone
          contestualmente  il  Ministero  per  i  beni  culturali   e
          ambientali.
             Il  Ministero  per i beni culturali e ambientali concede
          l'autorizzazione a proseguire i  lavori  nei  limiti  della
          disponibilita'   del   relativo   capitolo  di  bilancio  e
          accredita i fondi necessari.
             Nei  casi  di  cui  al  secondo comma, qualora l'importo
          complessivo dei lavori venga a superare  il  limite  di  15
          milioni,  e  necessaria  l'approvazione del progetto con le
          modalita' indicate nell'art. 1, secondo  comma,  del  regio
          decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
             -  La  legge  n.  970/1977, concernente "Adeguamento dei
          limiti di somma previsti in materia di  tutela  delle  cose
          d'interesse  artistico  e  storico  dalla legge 21 dicembre
          1961,  n.  1552",  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 5 del 5 gennaio 1978.
             -  Il  D.P.R. n. 509/1978 concernente "Regolamento delle
          spese   da   farsi    in    economia    per    i    servizi
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          per i beni culturali  e  ambientali"  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978.
             -  Il  testo  dell'art.  24  della  legge  n.  526/1982,
          concernente  "Provvedimenti   urgenti   per   lo   sviluppo
          dell'economia" e' il seguente:
             "Art.  24.  -  I  limiti di spesa stabiliti con leggi 1›
          marzo 1975, n. 44, 28 dicembre  1977,  n.  970,  e  con  il
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
          509, sono duplicati.
             Il  Ministro e gli organi periferici del Ministero per i
          beni  culturali  e  ambientali  possono  affidare,  per  la
          progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  e  dei  lavori
          previsti  dalle  norme  indicate  nel   comma   precedente,
          incarichi  a  singoli  studiosi, istituti universitari o di
          alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per
          gli  incarichi  affidati  gravano  sui capitoli ordinari di
          bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i  lavori
          di cui al precedente comma".