Art. 4. 1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono quintuplicati. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1 marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Note all'art. 4: - La legge n. 44/1975, recante "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975. - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 9 della legge 1 marzo 1975, n. 44: "Art. 7. - Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata: a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sitemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico; b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonche' al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo; c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica; d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica. Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' provvedere direttamente in economia o a trattativa privata: a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale; b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichita' ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni; c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichita' e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali; d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate alla lettera a) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature. Salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'art. 9 dello stesso regolamento. Art. 8. - Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni e integrazioni. I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Art. 9. - Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'art. 7 della presente legge e al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali. Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi. In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari. Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, e necessaria l'approvazione del progetto con le modalita' indicate nell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. - La legge n. 970/1977, concernente "Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela delle cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio 1978. - Il D.P.R. n. 509/1978 concernente "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978. - Il testo dell'art. 24 della legge n. 526/1982, concernente "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia" e' il seguente: "Art. 24. - I limiti di spesa stabiliti con leggi 1 marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati. Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma".