Art. 5.
  1.  L'articolo  3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, le entrate derivanti
dall'applicazione  dell'articolo  2  sono  destinate  all'adeguamento
strutturale  e  funzionale  dei  locali  adibiti  a  sedi  di  musei,
gallerie,  archivi  e  biblioteche  dello  Stato,  alle   misure   di
prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e
di ogni altra  misura  di  prevenzione  nei  locali  stessi,  nonche'
all'espropriazione  o  all'acquisto,  anche  mediante l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dello  Stato,  di  beni  di  interesse
artistico e storico.
  2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri
decreti,  ai  competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  le  somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
 
          Nota all'art. 5:
             -  La  legge  n.  332/1985,  reca:  "Interventi  per  la
          ristrutturazione e l'adeguamento degli  edifici  edibiti  a
          musei,  gallerie,  archivi  e  biblioteche  dello  Stato  e
          modifiche alla legge 23 luglio 1980, n.  502.".