Art. 11. Interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio 1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni. 2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento. 3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole "per gli anni 1989 e 1990" sono sostituite dalle parole "per gli anni 1989, 1990 e 1991". 5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed e' ripartito dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura. 6. Per l'anno 1991, e' autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972. 7. Per l'anno 1991 e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1' agosto 1988, n. 340. 8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero e' incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni. 9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del cinquanta per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1' gennaio 1988 e non coperti.