Art. 11. 
            Interventi a favore delle aziende di soggiorno 
                     e delle camere di commercio 
  1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo,  in  sostituzione
di   tributi   soppressi,   sono   attribuite    dall'amministrazione
finanziaria in  misura  pari  a  quelle  spettanti  per  l'anno  1990
aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione  delle  aziende  per
effetto delle leggi regionali di attuazione  della  legge  17  maggio
1983, n. 217, le  predette  somme  sono  attribuite  alle  rispettive
regioni. 
  2. Il termine  di  cui  all'articolo  14  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da
parte di regioni, province e  comuni,  di  contributi  ad  enti,  con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al  31  dicembre  1991.
Per  l'anno  1991,  l'ammontare  dell'erogazione  e'  pari  a  quella
spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento. 
  3.  Per  effetto  dell'acquisizione   al   bilancio   dello   Stato
dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto  ordinario  e
alle aziende autonome di soggiorno,  cura  e  turismo  istituite  nel
periodo 1974-1980 sono attribuite  dall'amministrazione  finanziaria,
per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti
allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso
di estinzione delle aziende per  effetto  delle  leggi  regionali  di
attuazione della  citata  legge  n.  217  del  1983,  le  somme  loro
spettanti sono attribuite alle rispettive regioni. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  10,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 66 del 1989, sono prorogate per il solo  anno  1991.
All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n.
66 del 1989, le parole "per gli anni 1989  e  1990"  sono  sostituite
dalle parole "per gli anni 1989, 1990 e 1991". 
  5. Il contributo attribuito alle camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato per l'anno 1991 in lire
32.500  milioni  ed  e'  ripartito  dal  Ministro  dell'industria  di
concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti
dalle singole  camere  per  gli  uffici  provinciali  dell'industria,
commercio, artigianato e agricoltura. 
  6. Per l'anno 1991, e' autorizzata la spesa di lire 17.000  milioni
da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con  il
Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana  delle  camere  di
commercio, a fini perequativi, in favore delle camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e   agricoltura   in   misura   direttamente
proporzionale all'ammontare del saldo negativo da  ciascuna  di  esse
registrato tra le entrate previste  per  l'anno  1991  derivanti  dal
diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990  derivanti  dal
diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972. 
  7. Per l'anno 1991 e' autorizzata la spesa di  lire  1.500  milioni
per le finalita' di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  1'
agosto 1988, n. 340. 
  8. Il contributo nelle  spese  di  funzionamento  delle  camere  di
commercio italiane  all'estero  e'  incrementato,  per  l'anno  1991,
dell'importo di lire 2.000 milioni. 
  9. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
possono procedere ad  assunzioni  di  personale  adibito  ai  servizi
amministrativi alle imprese entro il limite del cinquanta  per  cento
dei posti resisi  vacanti  in  pianta  organica  per  cessazioni  dal
servizio verificatesi a decorrere dal 1' gennaio 1988 e non coperti.