Art. 12. 
              Finanziamento per lavori socialmente utili 
                 nelle aree napoletana e palermitana 
  1.  Per  la  prosecuzione  dell'intervento  statale   avviato   con
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato
con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e  12,  commi
1, 2, 3,  4  e  5,  del  decreto-legge  4  settembre  1987,  n.  366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,  n.  452,
e' autorizzata per l'anno 1991  l'ulteriore  spesa  di  lire  120.000
milioni,  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, per essere ripartita fra il comune e  la  provincia  di
Napoli  sulla  base  di  un   programma   concertato   fra   le   due
amministrazioni interessate. Le modalita' di erogazione delle somme a
favore degli enti locali interessati sono  disciplinate  con  decreto
del Ministro dell'interno. 
  2. Per le finalita' e gli interventi di  cui  al  decreto-legge  12
febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'
autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di  lire
90.000 milioni per l'anno 1991.