Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede: a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane" iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.