Art. 14. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991  e  lire  400.000
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede: 
   a) quanto a  lire  1.500.000  milioni  per  l'anno  1991  mediante
utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del  decreto-legge  30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre  1989,  n.  384,  come  modificato  dall'articolo   11   del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; 
    b) quanto a lire 23.200.425  milioni  per  l'anno  1991  mediante
corrispondente    riduzione     dell'accantonamento     "Disposizioni
finanziarie per le province, per i comuni  e  le  comunita'  montane"
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991; 
    c) quanto  a  lire  256.000  milioni  per  l'anno  1991  mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento "Somme da  corrispondere
alle regioni e ad altri enti in  dipendenza  dei  tributi  soppressi,
nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR"  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1991; 
    d) quanto  a  lire  210.000  milioni  per  l'anno  1991  mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento "Misure in favore  degli
interventi di cui alla legge n. 96  del  1986  e  n.  618  del  1984"
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991; 
    e) quanto  a  lire  100.000  milioni  per  l'anno  1991  mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento  "Contributi  in  favore
delle comunita' montane" iscritto al capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
    f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni  1992  e
1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni  dell'accantonamento
"Concorso statale per mutui contratti dalle province,  dai  comuni  e
dalle comunita' montane per finalita' di investimento  di  preminente
interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1991. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.