Art. 4. Fondo perequativo per i comuni 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per l'anno 1991: a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1991; b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989; c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.000 milioni, e' distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalita' e con i criteri di seguito specificati: a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni; b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni; c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni; d) per la restante parte, valutata in lire 189.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989. 3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, e' corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.