Art. 4. 
                   Fondo perequativo per i comuni 
  1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
per l'anno 1991: 
    a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare  a  ciascun
comune, un contributo pari a quello perequativo spettante  nel  1990,
incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello  stesso
contributo perequativo. Il contributo  e'  corrisposto  entro  il  31
maggio 1991; 
    b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni  i
cui  contributi  ordinari  e   perequativi,   pro-capite,   spettanti
all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento
della  media  nazionale  per  abitante  dei  contributi  ordinari   e
perequativi della  classe  demografica  di  appartenenza.  Le  classi
demografiche e le relative medie per abitante  sono  quelle  definite
con decreto  del  Ministro  dell'interno  in  data  17  maggio  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  18  giugno  1990.  La
ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989; 
    c) una quota di lire  100.000  milioni  per  l'attivazione  delle
procedure di allineamento alla media dei contributi  e  di  mobilita'
del personale previste dall'articolo 25  del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989, n. 144. 
  2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato  in  lire
392.000 milioni, e' distribuito tra i comuni  dopo  che  le  relative
somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalita' e
con i criteri di seguito specificati: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire
72.500 milioni; 
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1989  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge  n.  66  del  1989,
valutato in lire 65.000 milioni; 
    c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1990  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato  decreto-legge  n.  415  del
1989, valutato in lire 65.000 milioni; 
    d) per la restante parte, valutata in  lire  189.500  milioni,  a
tutti  i  comuni  per  il  75  per  cento  con  i  criteri   indicati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  415  del
1989, e per il 25 per cento con i criteri  indicati  all'articolo  8,
comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989. 
  3. La  quota  del  fondo  perequativo  spettante  ai  comuni,  pari
all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base  del  contributo
perequativo riconosciuto nel 1990, e' corrisposta nel 1991  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei  servizi,  di  cui  all'articolo  9.  In  caso  di  mancata
osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione  delle  somme  relative
all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni
successivi.