Art. 7. 
              Certificazioni di bilancio e di consuntivo 
  1. L'erogazione della quarta  rata  del  fondo  ordinario,  per  le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della  quota  residuale
per le comunita' montane, e'  subordinata  alla  presentazione  delle
certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo
1989 disposta con i decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
col Ministro del  tesoro,  del  31  ottobre  1990,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990.