Art. 8. 
Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria 
verso enti previdenziali ed assistenziali 
  1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31  dicembre
1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990,
previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990,
n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso  enti
previdenziali ed assistenziali, e' spostato a centoventi giorni dalla
data del decreto del Ministro  dell'interno  che  approva  il  citato
piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso. 
  2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei  premi  per  la
regolarizzazione debitoria e' differito all'ultimo  giorno  del  mese
successivo a quello della erogazione del mutuo  per  il  ripiano  del
disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.