Art. 8. Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali 1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, e' spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso. 2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.