Art. 2. 1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonche' quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarita' gravi, numerose e ripetute.".