Art. 2. 
  1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,  n.
516, e' sostituito dal seguente: 
  "Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  e'  punito  con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni
chi, essendovi obbligato, non tiene o non  conserva  per  il  periodo
stabilito  dal  secondo  comma  dell'articolo  22  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   come
sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro
degli inventari; registro delle fatture; registro dei  corrispettivi;
registro degli acquisti.  Si  considerano  non  tenute  le  scritture
contabili non regolarmente numerate e non  vidimate,  nonche'  quelle
inattendibili nel loro complesso  a  causa  di  irregolarita'  gravi,
numerose e ripetute.".