Art. 7. 
  1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto  dal
comma 2. 
  2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n.  4,  le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e  agli  articoli  1,  ultimo
comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 
429, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1982,  n.
516, come modificati dagli articoli 2 e  3,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per  i  periodi
d'imposta ai quali le violazioni  si  riferiscono  si  provveda  alla
regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.