Art. 7. 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se piu' favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.