Art. 8. 
  1. Le violazioni indicate  nell'articolo  21  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  possono  essere  definite  con  il  pagamento  per
ciascuno dei periodi d'imposta cui si  riferiscono,  della  somma  di
lire un milione, che deve essere versata  entro  il  31  luglio  1991
contestualmente alla presentazione  di  apposita  istanza  ovvero,  a
richiesta  dell'interessato,  in  quattro  rate  di  uguale   importo
scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli  anni  1991  e  1992.  La
rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo  complessivo  supera
tre milioni di lire  e  sugli  importi  rateizzati  sono  dovuti  gli
interessi nella misura  del  12  per  cento.  L'istanza  deve  essere
presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31  luglio  1991
all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente  in  ragione
del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. 
L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformita'  al
modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1991;  con  lo
stesso  decreto  sono  stabilite   le   modalita'   di   trasmissione
all'ufficio  delle  imposte  di  uno  degli  esemplari.  Il  presente
articolo non si applica alle predette violazioni allorche' le  stesse
siano altresi' previste come reato da disposizioni diverse da  quelle
di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 2, commi primo, numeri  2)  e
3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,  n.  516,  nel  testo
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   e
nell'articolo 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  non  si  applicano  ai  contribuenti  ed  ai
sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31  dicembre  1990
al  pagamento  delle  imposte  o  delle  ritenute  risultanti   dalle
dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore  aggiunto  relative  ai  periodi  di  imposta
chiusi anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Su  istanza  degli  interessati  gli  uffici  delle  imposte
provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora
pagate alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  o  al
rimborso di quelle pagate  a  partire  dalla  data  medesima.  Se  le
imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi
entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non e' dovuta limitatamente
alle rate non ancora scadute alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, a condizione che  le  imposte  e  le  ritenute  non
versate iscritte a ruolo siano state pagate  o  vengano  pagate  alle
relative scadenze del ruolo. 
  3. Il versamento delle somme dovute  ai  sensi  del  comma  1  deve
essere eseguito a norma dell'articolo  12  della  legge  12  novembre
1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con il decreto previsto dal
medesimo  comma.  In  caso  di  mancato  o  insufficiente  versamento
l'ufficio  provvede  alla  riscossione  delle   somme   non   versate
applicando gli interessi in ragione del  10  per  cento  annuo  e  la
soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie  relativi
alle violazioni previste nel presente  articolo,  sono  sospesi.  Gli
uffici devono  trasmettere  alle  commissioni  tributarie,  entro  il
semestre successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti  e
dell'oggetto della  controversia  quali  risultano  dalla  copia  del
ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano  l'estinzione
del giudizio. 
  5. Nello stato di previsione dell'entrata e' istituito un  apposito
capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente  articolo.
Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni  degli  interessi  e
soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento. 
  6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli  1,
ultimo comma,  2,  commi  primo,  numeri  2)  e  3),  e  secondo  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel  testo  vigente  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino
alla  data  del  31  luglio  1991;  in  caso  di  rateizzazione  sono
ulteriormente sospesi, su documentata istanza  dell'interessato  fino
alla scadenza del versamento rateale.