Art. 2. 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali e' adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra. 2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da piu' Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.