Art. 2. 
  1.  Gli   atti   amministrativi,   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 1, per i quali e' adottata  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della
Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o con decreto ministeriale, a  seconda  della  competenza  a
formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di
cui sopra. 
  2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da  piu'
Ministri sono emanati nella forma  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.