Art. 4. 
  1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il
previo parere del  Consiglio  di  Stato  ove  richiesto  dalle  norme
vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nel caso in cui l'Amministrazione  non  intenda  conformarsi  al
parere, gli atti amministrativi di cui al  comma  1  sono  sottoposti
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 12 gennaio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI