Art. 2. 
                             Terminologia 
 
  1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da  acquedotti
pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo  umano
dalle competenti autorita' ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 
  2. Gli addolcitori a scambio  ionico  sono  quelle  apparecchiature
atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni
di sodio, allo scopo  di  diminuire  o  eliminare  la  formazione  di
depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione
nell'impiego di detersivi. 
  3. I dosatori  di  reagenti  chimici  sono  quelle  apparecchiature
utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla  legislazione,
alle  acque  potabili  in  quantita'   proporzionali   alla   portata
dell'acqua,  allo  scopo  di   proteggere   gli   impianti   evitando
incrostazioni,  corrosioni  e  depositi  ovvero  per  trattamenti  di
disinfezioni. 
  4. I sistemi ad osmosi  inversa  sono  quelle  apparecchiature  che
operano sulla base del  principio  dell'osmosi  inversa,  ovvero  del
processo  chimico-fisico  di  permeazione  attraverso  una   membrana
semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua. 
  5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere
mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua. 
  6. I sistemi  fisici  consistono  in  apparecchiature  che  vengono
proposte per impedire e/o  ridurre  la  formazione  di  incrostazioni
mediante l'applicazione all'acqua di campi  magnetici  statici  o  di
campi elettromagnetici. 
  7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti
carboni di tipo vegetale o minerale, dotati  di  effetto  adsorbente,
generalmente proposti come rimedio per  eliminare  sgradevoli  sapori
connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o  suoi  derivati  o
come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici. 
  8. I filtri a struttura  composita  consistono  in  apparecchiature
che, all'azione filtrante meccanica e/o dei  carboni  attivi  e/o  di
altre sostanze, associno un'azione antibatterica comunque ottenuta. 
 
          Nota all'articolo 2: 
             - Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda  nelle  premesse  al
          decreto qui pubblicato.