Art. 3. 
                   Condizioni di carattere generale 
 
  1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non  si
applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano  destinate
ad    esclusivo    servizio    di     impianti     tecnologici     ed
elettrodomestici,ovvero  quando  da  esse   si   diparta   una   rete
indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.  In  questo  caso
deve essere presente un dispositivo in grado  di  assicurare  il  non
ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile. 
  2. Nessuna delle apparecchiature destinate  alla  correzione  delle
caratteristiche  chimiche,  fisiche  o  microbiologiche  delle  acque
potra' essere propagandata  o  venduta  sotto  la  voce  generica  di
"depuratore d'acqua",  ma  solo  con  la  precisa  indicazione  della
specifica azione svolta (es.  addolcitore).  Sui  fogli  illustrativi
delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata,  a  cura  del
produttore, la conformita' alle presenti istruzioni mediante la frase
"apparecchiature  ad  uso  domestico  per  il  trattamento  di  acque
potabili". 
  3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5  marzo  1990,
n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti". 
  4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo
quelle apparecchiature che  rispettino  le  condizioni  di  carattere
generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale  di  cui
al successivo art. 4: 
    a)  ammissibilita'  dei  soli  trattamenti  che   consentano   di
rispettare i limiti previsti per i parametri riportati  nell'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica  n.  236/1988;  ed,  in
particolare per quanto riguarda l'addolcimento,  di  quanto  indicato
nella tabella F; 
    b)  ubicazione  delle  apparecchiature  in  locali  igienicamente
idonei; 
    c) rispondenza alla normativa vigente  dei  materiali  utilizzati
per la  costruzione  delle  parti  di  apparecchiatura  destinate  al
contatto con l'acqua; 
    d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonche' di
punti di prelievo per analisi prima  e  dopo  le  apparecchiature  di
trattamento; 
    e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un  sistema  di
by-pass manuale; 
    f) presenza di un dispositivo  in  grado  di  assicurare  il  non
ritorno dell'acqua; 
    g)  presenza  di  un  documento  tecnico  dal   quale   risultino
chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi  del  suo
funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione,
i rubinetti di presa, i punti  di  scarico  ed  ogni  altro  elemento
attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa; 
    h) disponibilita'  di  un  manuale  di  manutenzione  con  chiare
istruzioni per l'uso; in particolare devono essere  indicati  per  le
componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalita' ed  i
parametri per la loro sostituzione; su  tale  manuale  dovra'  essere
dichiarata  la   conformita'   dell'apparecchiatura   alle   presenti
istruzioni; 
    i)  installazione  dell'apparecchiatura  da  parte  di  personale
qualificato  secondo  le  regole  dell'arte  e  collaudo   da   parte
dell'installatore con certificazione di corretto  montaggio,  secondo
le istruzioni del costruttore; 
    l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unita' sanitaria
locale di competenza. 
 
          Nota all'articolo 3: 
             - Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda  nelle  premesse  al
          decreto qui pubblicato.