Art. 5. 
                         Altre disposizioni 
 
1. Filtri a carbone attivo. 
  In  considerazione  dei  documentati   rischi   di   proliferazione
batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i  semplici
filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per  il  trattamento
domestico delle acque potabili, a meno che non  siano  integrati  con
altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti  da
essi presentati. In  tal  caso  essi  rientrano  fra  quelli  di  cui
all'art. 4, comma 6. 
2. Altre autorita' sanitarie competenti al rilascio di idoneita'. 
   Fatto salvo il  divieto  di  cui  al  paragrafo  precedente,  sono
ammesse  le  apparecchiature  riconosciute  idonee  dalle  competenti
autorita' sanitarie  degli  altri  Paesi  della  Comunita'  economica
europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono. 
3. Altre tipologie di apparecchiature. 
 Altre tipologie  di  apparecchiature  non  previste  nelle  presenti
disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque
potabili  potranno  essere  approvate  dal  Ministero  della  sanita'
qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza  al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I. 
4. Doppia rete idrica. 
  Negli stabili di  nuova  costruzione  ed  in  quelli  sottoposti  a
globale ristrutturazione e' da perseguire la soluzione  della  doppia
rete, di cui una destinata  ad  uso  tecnologico  e  l'altra  ad  uso
potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.