Art. 6. 
                              Controlli 
 
  1. L'autorita' sanitaria centrale e periferica puo',  in  qualsiasi
momento,  controllare  la  rispondenza  delle  apparecchiature   alle
presenti  disposizioni,  adottando  o  promuovendo  l'adozione  delle
sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988, n. 236. 
 
          Nota all'articolo 6: 
             - Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda  nelle  premesse  al
          decreto qui pubblicato.