Art. 6. Controlli 1. L'autorita' sanitaria centrale e periferica puo', in qualsiasi momento, controllare la rispondenza delle apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Nota all'articolo 6: - Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda nelle premesse al decreto qui pubblicato.