Art. 7. 
                Entrata in vigore e norme transitorie 
 
 1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale.
2. All'adeguamento  delle  apparecchiature  esistenti  alle  presenti
disposizioni  dovra'  provvedersi  entro   dodici   mesi   decorrenti
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 21 dicembre 1990 
 
                                              Il Ministro: DE LORENZO 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 167