Art. 7. Entrata in vigore e norme transitorie 1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovra' provvedersi entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 167