Art. 6.
                       Modalita' di trattamento
  1. L'assunzione dei farmaci sostitutivi ha luogo, alla presenza del
medico o di personale sanitario formalmente di volta in  volta  dallo
stesso delegato, nella sede del servizio.
  2.  Nei  casi di comprovata impossibilita' da parte del soggetto in
trattamento,  la  somministrazione  puo'   essere   domiciliare.   Il
personale   sanitario   addetto   al   trattamento   deve   accertare
personalmente, sotto la  propria  responsabilita',  l'assunzione  del
farmaco sostitutivo da parte del soggetto.
  3.  Nei  casi  in cui il soggetto in trattamento non si presenti al
servizio, gli operatori si attivano al fine di individuarne le  cause
e  promuovere  ogni  utile  intervento  nell'interesse  del  soggetto
stesso.
  4.  Non  e' consentita l'effettuazione di programmi esterni. Quelli
in corso, autorizzati in base all'art. 3 del decreto ministeriale  10
ottobre  1980,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 281 del 13
ottobre 1980, possono essere completati.
 
          Nota all'art. 6:
            -  Il testo dell'art. 3 del D.M. 10 ottobre 1980, recante
          l'impiego di preparati a base di metadone e morfina per  il
          trattamento dei tossicodipendenti, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Per  tutte  le preparazioni delle quali e'
          consentito l'uso nel trattamento degli stati di  dipendenza
          da  oppiacei,  i servizi competenti per territorio ai sensi
          dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 agosto  1980,
          possono  stabilire,  ove la somministrazione avvenga presso
          le farmacie, le piu' idonee modalita' per la  consegna,  in
          relazione  alle accertate necessita' del tossicodipendente,
          definite nel programma terapeutico individuale.
             La  consegna  e' di regola prescritta nella misura delle
          dosi occorrenti per l'uso giornaliero.
             Le  prescrizioni  e  la consegna di dosi eccedenti l'uso
          giornaliero, nel limite di prescrizione stabilito dal terzo
          comma  dell'art.  43  della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          sono consentite  solo  in  casi  di  accertata  necessita',
          secondo  le indicazioni risultanti dal piano terapeutico di
          cui all'art. 2 del citato  decreto  ministeriale  7  agosto
          1980".