Art. 6. Modalita' di trattamento 1. L'assunzione dei farmaci sostitutivi ha luogo, alla presenza del medico o di personale sanitario formalmente di volta in volta dallo stesso delegato, nella sede del servizio. 2. Nei casi di comprovata impossibilita' da parte del soggetto in trattamento, la somministrazione puo' essere domiciliare. Il personale sanitario addetto al trattamento deve accertare personalmente, sotto la propria responsabilita', l'assunzione del farmaco sostitutivo da parte del soggetto. 3. Nei casi in cui il soggetto in trattamento non si presenti al servizio, gli operatori si attivano al fine di individuarne le cause e promuovere ogni utile intervento nell'interesse del soggetto stesso. 4. Non e' consentita l'effettuazione di programmi esterni. Quelli in corso, autorizzati in base all'art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 13 ottobre 1980, possono essere completati.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 3 del D.M. 10 ottobre 1980, recante l'impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti, e' il seguente: "Art. 3. - Per tutte le preparazioni delle quali e' consentito l'uso nel trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, i servizi competenti per territorio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980, possono stabilire, ove la somministrazione avvenga presso le farmacie, le piu' idonee modalita' per la consegna, in relazione alle accertate necessita' del tossicodipendente, definite nel programma terapeutico individuale. La consegna e' di regola prescritta nella misura delle dosi occorrenti per l'uso giornaliero. Le prescrizioni e la consegna di dosi eccedenti l'uso giornaliero, nel limite di prescrizione stabilito dal terzo comma dell'art. 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono consentite solo in casi di accertata necessita', secondo le indicazioni risultanti dal piano terapeutico di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980".