Art. 7. Durata e dosaggi del trattamento 1. Il trattamento con farmaci sostitutivi e' a tempo determinato e personalizzato; esso e' effettuato con i dosaggi minimi necessari per conseguire la disintossicazione. 2. La opportunita' di proseguire il trattamento con farmaci sostitutivi o di apportarne modifiche nell'ambito del programma integrato, e' determinata, in corso di terapia, dal dirigente del servizio, d'intesa con gli operatori che seguono il trattamento, sulla base dei mutamenti intervenuti nello stato di salute, a livello psicologico, sociale e del comportamento di assunzione delle sostanze stupefacenti. 3. L'andamento di tutti i programmi multimodali che prevedono l'impiego di farmaci sostitutivi formera' oggetto di apposita rilevazione, da effettuare con cadenza semestrale, nell'ambito della raccolta dei dati, di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 685 del 1975, introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990. Sulla base delle risultanze di detta rilevazione saranno disposte le modifiche alla disciplina stabilita con il presente regolamento che si rendessero eventualmente necessarie.
Nota all'art. 7: - Il comma 2 dell'art. 1- ter della legge n. 685/1975, introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990, cosi' recita: "Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a: a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita'; c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto; d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita'; e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 80-quater; g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili; h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope".