Art. 7.
                   Durata e dosaggi del trattamento
  1.  Il trattamento con farmaci sostitutivi e' a tempo determinato e
personalizzato; esso e' effettuato con i dosaggi minimi necessari per
conseguire la disintossicazione.
  2.  La  opportunita'  di  proseguire  il  trattamento  con  farmaci
sostitutivi o  di  apportarne  modifiche  nell'ambito  del  programma
integrato,  e'  determinata,  in  corso di terapia, dal dirigente del
servizio, d'intesa con gli  operatori  che  seguono  il  trattamento,
sulla base dei mutamenti intervenuti nello stato di salute, a livello
psicologico, sociale e del comportamento di assunzione delle sostanze
stupefacenti.
  3.  L'andamento  di  tutti  i  programmi  multimodali che prevedono
l'impiego  di  farmaci  sostitutivi  formera'  oggetto  di   apposita
rilevazione,  da effettuare con cadenza semestrale, nell'ambito della
raccolta dei dati, di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 685
del  1975,  introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990. Sulla
base delle  risultanze  di  detta  rilevazione  saranno  disposte  le
modifiche  alla  disciplina stabilita con il presente regolamento che
si rendessero eventualmente necessarie.
 
          Nota all'art. 7:
            -  Il  comma  2 dell'art. 1- ter della legge n. 685/1975,
          introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del  1990,  cosi'
          recita:
             "Il  Servizio  centrale  svolge  compiti  di indirizzo e
          coordinamento per le politiche e i  programmi  inerenti  il
          trattamento  delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto
          il  territorio  nazionale,  con  parere  obbligatorio   del
          Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
              a)  raccogliere  i dati epidemiologici e le statistiche
          circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme
          sulla  circolazione  stradale e degli infortuni in stato di
          intossicazione  da  alcool  e   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope;
              b)  raccogliere  ed  elaborare  i  dati trasmessi dalle
          regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze
          stupefacenti   o  psicotrope  e  da  alcool,  nonche'  agli
          interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale  e
          presentare   annualmente   un  rapporto  sulla  materia  al
          Ministro della sanita';
              c)  raccogliere  ed elaborare i dati relativi al numero
          dei servizi pubblici e privati  attivi  nel  settore  delle
          droghe  e  dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente
          erogati, nonche' al numero degli  utenti  assistiti  ed  ai
          risultati   conseguiti   nelle   attivita'  di  recupero  e
          prevenzione messe in atto;
              d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in
          materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le  quali
          e' competente il Ministro della sanita';
              e)  esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita',
          il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di
          importazione di materie prime per la produzione e l'impiego
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
              f)    procedere    all'accertamento    qualitativo    e
          quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe
          a   disposizione  del  Ministero  della  sanita'  ai  sensi
          dell'art. 80-quater;
              g)  elencare  gli  additivi  aversivi  non  tossici  da
          immettere  nelle   confezioni   commerciali   di   solventi
          inalabili;
              h)  individuare  sostanze  da  taglio  contenute  nelle
          sostanze stupefacenti o psicotrope".