Art. 8.
               Controlli sull'efficacia del trattamento
  1.  Durante  i trattamenti con farmaci sostitutivi, sono effettuati
controlli analitici  periodici  senza  preavviso  almeno  ogni  sette
giorni  sulle urine dei pazienti, al fine di valutare la interruzione
dell'assunzione di eroina, di altri  oppioidi  o  di  altre  sostanze
stupefacenti.  Il  personale  sanitario  dei  servizi  accerta  che i
campioni  biologici  da  esaminare  appartengono   al   soggetto   in
trattamento.