Art. 10. 
  1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge  si
applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 
689, con le seguenti modificazioni: 
    a) e' escluso il pagamento in misura ridotta; 
    b) il  prefetto  competente  ad  applicare  le  sanzioni  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione
generale della produzione agricola. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  La  legge  n. 689/1981 recante: "Modifiche al sistema
          penale",   nel   capo   I,   relativo   a   "Le    sanzioni
          amministrative",   prevede   e   disciplina,  tra  l'altro,
          nell'art. 16, il pagamento della sanzione amministrativa in
          misura  ridotta; nell'art. 17, poi, prescrive l'obbligo del
          rapporto - dettandone  le  modalita'  di  effettuazione  da
          presentare   "all'ufficio  periferico  cui  sono  demandati
          attribuzioni e compiti del Ministero nella  cui  competenza
          rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o,
          in mancanza, al prefetto". Con l'art. 10 della legge a  cui
          si  riferisce  la nota viene escluso il pagamento in misura
          ridotta e viene richiesto al prefetto che deve applicare la
          sanzione   amministrativa   di   darne  comunicazione  alla
          Direzione generale della produzione agricola del  Ministero
          dell'agricoltura   e   delle   foreste.  Si  riproducono  i
          richiamati articoli 16 e 17 della predetta legge:
             "Art.  16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli
          estremi della violazione.
             Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla
          circolazione  stradale  e  dei   regolamenti   comunali   e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  rispettivamente,
          l'art. 138  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche apportate dall'art. 11 della  legge  14  febbraio
          1974,  n.  62,  e  l'art.  107  del testo unico delle leggi
          comunali e provinciali approvato con regio decreto 3  marzo
          1934, n.  383.
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione.
             Art.  17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
          l'agente  che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
          l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare  rapporto,
          con  la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
          all'ufficio periferico cui sono  demandati  attribuzioni  e
          compiti  del  Ministero  nella  cui  competenza  rientra la
          materia  alla  quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in
          mancanza, al prefetto.
             Deve  essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per  la  tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
          dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci.
             Nelle  materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il rapporto e' presentato, rispettivamente,  al  presidente
          della giunta provinciale o al sindaco.
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
             Il  funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta   giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
          legge, in sostituzione del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  13  maggio  1976,  n. 407, saranno indicati gli
          uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
          comma,  anche  per  i  casi in cui leggi precedenti abbiano
          regolato diversamente la competenza.
             Con  il  decreto  indicato  nel comma precedente saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro  previsto  dall'art.   13,  al  trasporto ed alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente".