Art. 11. 
  1. I disciplinari di cui  all'articolo  3  attualmente  vigenti  in
materia  di  istituzione,  di  tenuta  dei  libri  genealogici  e  di
svolgimento dei controlli delle  attitudini  produttive,  per  quanto
necessario, devono essere modificati in conformita' alle norme di cui
alla presente legge.