Art. 12. 
  1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 1. - 1. Gli interventi per  la  pratica  della  inseminazione
artificiale degli animali devono essere eseguiti: 
    a) da veterinari iscritti all'albo professionale; 
    b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano
ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2,  operanti  nell'ambito
di un impianto di fecondazione artificiale  o  presso  allevamenti  e
stalle,  purche'  convenzionati  con  un  centro  di  produzione   di
materiale seminale che si assume la responsabilita'  circa  l'impiego
del seme". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 gennaio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI, Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 12:
             -  L'articolo  sostituisce  integralmente l'art. 1 della
          legge n.  74/1974 che reca: "Modificazioni ed  integrazioni
          della  legge  25  luglio  1952,  n.  1009,  e  del relativo
          regolamento sulla fecondazione artificiale degli  animali".
          Si  riproduce  il  testo  dell'art. 1 richiamato, che viene
          sostituito:
             "Art.   1.   -  Gli  interventi  per  la  pratica  della
          fecondazione  artificiale  degli  animali   devono   essere
          eseguiti:
               a) da veterinari;
               b)  da  operatori  pratici di fecondazione artificiale
          che abbiano ottenuto  l'idoneita'  ai  sensi  del  seguente
          art.2,  e  comunque operanti alle dipendenze di un impianto
          di fecondazione artificiale".
             Nel nuovo testo dell'art. 1 della legge n. 74/1974, alla
          lettera  b),  si  fa  riferimento  all'idoneita'  "di   cui
          all'art.  2".  Il riferimento, evidentemente, e' all'art. 2
          della legge 74  stessa,  che  prevede  l'organizzazione  di
          corsi   per   operatori   nel   campo   della  fecondazione
          artificiale ed il conseguimento, per chi abbia  frequentato
          proficuamente    detti   corsi   e   superato   una   prova
          tecnico-pratica, della relativa idoneita'. Si riproduce  il
          testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.
             "Art.  2.  -  Gli  enti  locali  e gli enti di sviluppo,
          nonche' i consorzi,  le  cooperative,  gli  istituti  e  le
          organizzazioni  che esplicano attivita' in campo zootecnico
          con particolare  riguardo  al  settore  della  fecondazione
          animale,  qualora intendano organizzare corsi, della durata
          di  tre  mesi,  per  operatori  pratici  nel  campo   della
          fecondazione  artificiale  presso  centri  di fecondazione,
          facolta'   universitarie,   istituti   zooprofilattici    o
          zootecnici  specializzati,  debbono  essere autorizzati dal
          Ministero della sanita' che approva i programmi  dei  corsi
          stessi.
             Gli   allievi   che  hanno  frequentato  uno  dei  corsi
          autorizzati ai sensi  del  precedente  comma  conseguiranno
          l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a
          giudizio di  una  commissione  presieduta  dal  veterinario
          provinciale   e  composta  dall'ispettore  agrario,  da  un
          rappresentante dell'ordine dei veterinari  della  provincia
          sede  di  esame,  da  un  rappresentante  dell'associazione
          allevatori e da un rappresentante dell'ente  che  organizza
          il corso.
             Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario
          direttore o responsabile di  un  impianto  di  fecondazione
          artificiale.
             La   commissione   prevista,  dai  precedenti  commi  e'
          nominata dalla giunta regionale o,  rispettivamente,  dalla
          giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano".