Art. 12. 1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti: a) da veterinari iscritti all'albo professionale; b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 12: - L'articolo sostituisce integralmente l'art. 1 della legge n. 74/1974 che reca: "Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali". Si riproduce il testo dell'art. 1 richiamato, che viene sostituito: "Art. 1. - Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti: a) da veterinari; b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi del seguente art.2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale". Nel nuovo testo dell'art. 1 della legge n. 74/1974, alla lettera b), si fa riferimento all'idoneita' "di cui all'art. 2". Il riferimento, evidentemente, e' all'art. 2 della legge 74 stessa, che prevede l'organizzazione di corsi per operatori nel campo della fecondazione artificiale ed il conseguimento, per chi abbia frequentato proficuamente detti corsi e superato una prova tecnico-pratica, della relativa idoneita'. Si riproduce il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74. "Art. 2. - Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi stessi. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La commissione prevista, dai precedenti commi e' nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano".