Art. 2. 1. La presente legge disciplina: a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato; b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato; c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico; d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, cosi' come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici; e) la riproduzione animale.