Art. 2. 
  1. La presente legge disciplina: 
    a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di  bestiame  di
interesse zootecnico  del  libro  genealogico,  cosi'  come  definito
nell'allegato; 
    b) l'istituzione per le  specie  e  razze  autoctone  a  limitata
diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del
relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato; 
    c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle
specie o razze di bestiame di interesse zootecnico; 
    d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche  dei  riproduttori,
cosi' come definiti nell'allegato, delle stesse  specie  o  razze  di
bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai  rispettivi
libri genealogici o registri anagrafici; 
    e) la riproduzione animale.