Art. 3. 
  1. I libri genealogici  sono  istituiti,  previa  approvazione  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   dalle   associazioni
nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di  personalita'
giuridica ed in possesso dei  requisiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.  Detti  libri  genealogici
sono tenuti dalle menzionate  associazioni  sulla  base  di  appositi
disciplinari   approvati   anch'essi   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da
sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). 
Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni  genetiche
del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito. 
  2. I controlli delle attitudini produttive sono  svolti,  per  ogni
specie, razza  o  altro  tipo  genetico,  dall'Associazione  italiana
allevatori  (AIA)  in  conformita'  ad  appositi  disciplinari.  Tale
Associazione tiene anche i registri anagrafici  relativi  alle  razze
appartenenti alle specie di cui  alla  lettera  b)  dell'articolo  2,
svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i  libri  genealogici
di specie e razze per le quali non esiste  un'associazione  nazionale
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1.  Gli   anzidetti
disciplinari, i  registri  anagrafici  e  i  libri  genealogici  sono
sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. 
  3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue  inglese  e
trottatore sono istituiti e  tenuti  dagli  enti  ippici  di  diritto
pubblico,  che  formulano   i   piani   tecnici   per   lo   sviluppo
dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in
armonia con  le  direttive  dell'Unione  nazionale  incremento  razze
equine (UNIRE). Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono  stabiliti
i requisiti genealogici,  morfologici  ed  attitudinali,  nonche'  le
modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette  razze  in  un
apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che
alla inseminazione artificiale. 
  4. In considerazione della particolarita' della specie  suina  sono
istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e  delle
foreste,  i  registri  dei  suini   ibridi,   cosi'   come   definiti
nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di
detti registri e'  coordinata  dalla  stessa  associazione  nazionale
allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base
di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.