Art. 4. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonche' l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.
Note all'art. 4: - Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si e' data attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione). Il predetto D.P.R. n. 616/1977, nell'art. 71, elenca le funzioni amministrative che rimangono di competenza dello Stato; in particolare, alla lettera d) del primo comma, che di seguito viene riprodotto, elenca, fra le altre, le funzioni relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'espletamento dei relativi controlli: " d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varieta' e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando e' richiesta la unicita' per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole". - L'art. 77 del D.P.R. n. 616/1977 elenca le funzioni amministrative che fanno capo allo Stato ma sono delegate alle regioni. La lettera c) del primo comma di tale articolo menziona, come si evince dal testo che qui di seguito si riproduce, la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali: " c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali".