Art. 4. 
  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi
dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri
genealogici, dei registri anagrafici  e  dei  registri  degli  ibridi
della specie suina, nonche'  l'espletamento  dei  controlli  e  delle
valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. 
  2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando  il
disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  al  fine  di
assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della  tenuta
dei libri genealogici e dei registri anagrafici e  dello  svolgimento
dei  controlli  funzionali,  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,
criteri generali di  natura  tecnica  da  osservarsi  in  materia  di
vigilanza. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Con  D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  si  e' data
          attuazione alla delega di cui all'art.  1  della  legge  22
          luglio  1975,  n.  382  (concernente norme sull'ordinamento
          regionale    e    sull'organizzazione    della     pubblica
          amministrazione). Il predetto D.P.R. n. 616/1977, nell'art.
          71, elenca le  funzioni  amministrative  che  rimangono  di
          competenza dello Stato; in particolare, alla lettera d) del
          primo comma, che di seguito viene riprodotto,  elenca,  fra
          le  altre,  le  funzioni  relative  alla  tenuta  dei libri
          genealogici ed all'espletamento dei relativi  controlli:  "
          d)  l'ordinamento  e la tenuta di registri di varieta' e di
          libri  genealogici,  dei  relativi  controlli   funzionali,
          quando  e'  richiesta  la  unicita' per tutto il territorio
          nazionale, la disciplina e il controllo di qualita' nonche'
          la   certificazione   varietale  dei  prodotti  agricoli  e
          forestali e delle sostanze di uso agrario e  forestale  ivi
          compresa  la  repressione  delle frodi nella preparazione e
          nel commercio dei prodotti e delle sostanze  anzidette;  la
          omologazione  e certificazione dei prototipi delle macchine
          agricole".
             -  L'art.  77  del D.P.R. n. 616/1977 elenca le funzioni
          amministrative che fanno capo allo Stato ma  sono  delegate
          alle  regioni.  La  lettera  c)  del  primo  comma  di tale
          articolo menziona, come si evince  dal  testo  che  qui  di
          seguito   si  riproduce,  la  vigilanza  sulla  tenuta  dei
          registri e dei  libri  genealogici  e  sull'attuazione  dei
          relativi  controlli  funzionali:  "  c)  la vigilanza sulla
          tenuta   dei   registri   e   dei   libri   genealogici   e
          sull'attuazione dei relativi controlli funzionali".