Art. 5. 
  1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e
caprina ed equina,  per  essere  ritenuti  idonei  alla  riproduzione
debbono soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico  o  al
registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche,  per  la  specie
suina, agli appositi registri degli ibridi  di  cui  all'articolo  3,
comma 4;  nel  caso  di  cavalli  di  razza  puro  sangue  inglese  e
trottatore essere iscritti, oltreche'  al  libro  genealogico,  anche
all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo  3,  comma
3. Tali disposizioni per la  specie  ovina  e  caprina  si  applicano
soltanto negli allevamenti appartenenti al  libro  genealogico  o  al
registro anagrafico; 
    b)  per  inseminazione  artificiale:  essere  iscritti  al  libro
genealogico, al registro anagrafico  o  agli  appositi  registri  dei
suini ibridi ed aver  superato  con  esito  positivo  le  valutazioni
genetiche di cui all'articolo  3.  Per  i  soggetti  sottoposti  alle
citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale  e'  ammessa
solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove  medesime.  I
cavalli di razza puro  sangue  inglese  e  trottatore  devono  essere
iscritti  al  libro  genealogico,   all'apposito   repertorio   degli
stalloni, nonche'  possedere  i  requisiti  per  essi  stabiliti  dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi  dell'articolo  3,
comma 3. 
  2. In deroga a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  in  presenza  di
specifiche esigenze zootecniche locali,  le  regioni  e  le  province
autonome possono,  sentito  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, autorizzare: 
    a) l'impiego di soggetti maschi  della  specie  bufalina  nonche'
limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, di  soggetti  maschi  della  specie  suina  non
iscritti ai rispettivi libri  genealogici,  per  la  fecondazione  in
monta naturale  esclusivamente  di  fattrici  allevate  nella  stessa
azienda del riproduttore maschio; 
    b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli  ed
asini stalloni, con esclusione  di  cavalli  da  corsa  e  per  sport
equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle  esigenze
ed all'indirizzo zootecnico locale e per  i  quali  non  siano  stati
istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico. 
  3. Nelle zone tipiche di  produzione  asinina  le  regioni  possono
autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati  alla  fecondazione
di cavalle. 
  4. I  libri  genealogici  della  specie  ovina  e  caprina  possono
prevedere l'istituzione  di  appositi  registri  di  meticci  per  la
registrazione  di  soggetti  ottenuti  tramite  incroci  con  animali
appartenenti a razze diverse. Tali soggetti  possono  essere  adibiti
alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1. 
  5. E' vietato, per le specie  equina  e  suina,  l'esercizio  della
fecondazione in forma girovaga.  Entro  cinque  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e' altresi'  abolita,  per  la
specie suina, la monta pubblica naturale. 
  6. E' ammesso per le specie  bovina  e  bufalina,  suina,  ovina  e
caprina ed equina il trapianto embrionale, nonche' l'utilizzazione di
altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati  embrioni,  o
altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto  al  libro
genealogico o  registro  anagrafico  ed  in  possesso  dei  requisiti
genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro
anagrafico. 
  7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la
fecondazione  degli  equini  devono  essere  effettuate   in   centri
appositamente autorizzati  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.