Art. 6. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.