Art. 6. 
  1.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su  parere
dell'Istituto sperimentale per la  zootecnia  e  sentite  le  regioni
interessate, puo' autorizzare, anche in  deroga  a  quanto  stabilito
nell'articolo  5,  l'impiego  di  riproduttori  e  di  materiale   di
riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.