Art. 7. 
  1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina,  equina,  ovina  e
caprina,  originari  dei  Paesi  membri  della  Comunita'   economica
europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in  monta  naturale  che
per inseminazione artificiale,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria.
Alle stesse condizioni e' altresi'  ammesso  l'impiego  di  materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da  animali  originari  di
tali Paesi. 
  2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da
Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia  in  monta  naturale
che per inseminazione artificiale, alle stesse  condizioni  stabilite
in Italia per i riproduttori delle medesime specie e  razze,  purche'
in possesso dei requisiti genealogici e  attitudinali  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste.  Alle  stesse
condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di  materiale  seminale,  di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari  di  detti  Paesi.
Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di  quelle  riservate  ai
riproduttori originari dei Paesi comunitari. 
  3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la
fecondazione  degli  equini  devono  essere  effettuate   in   centri
appositamente autorizzati  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.