Art. 7. 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi. 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purche' in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari. 3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.