Art. 8. 
  1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  provvede  ad
emanare, di concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, apposito regolamento di esecuzione,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di: 
    a) istituzione ed esercizio delle stazioni di  monta  naturale  e
degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di  requisiti
sanitari che devono possedere i riproduttori per  essere  ammessi  ad
operare nelle stesse stazioni ed impianti; 
    b) requisiti sanitari  per  prelievo,  conservazione,  impiego  e
distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni; 
    c)    certificazione    degli    interventi     fecondativi     e
raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale; 
    d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per  l'importazione  ed
esportazione   dei   riproduttori,   del   relativo   materiale    di
riproduzione, nonche' di ovuli ed embrioni. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigli  dei
          Ministri".  Con  l'art.   12 di tale legge viene istituita,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  con
          l'art.  17 vengono disciplinati i "regolamenti" emanati sia
          con    D.P.R.    che    con    decreti    ministeriali    o
          interministeriali. Si riproducono, della legge n. 400/1988,
          i due articoli richiamati:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni  di  indirizzo  e  di  coordinamento  inerenti  ai
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni, le province autonome e
          gli enti infraregionali, nonche' sugli  indirizzi  generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  Commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  di  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             "Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".