Art. 9. 
  1. A chiunque adibisce alla riproduzione  animali  o  utilizza  per
trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da
quanto previsto nell'articolo 5, si applicano,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) il pagamento della somma di lire duemilioni per  ciascun  capo
adibito o della somma di lire centomila per ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina; 
    b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per  ciascun
capo adibito o della somma di lire  quarantamila  per  ogni  dose  di
materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei
casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica
di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta e' aumentata  di
un terzo per ciascun capo; 
    c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo
adibito o della somma di lire ventimila per ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; 
    d) il pagamento della somma di lire  quattromilioni  per  ciascun
capo adibito o della somma di lire  duecentomila  per  ogni  dose  di
materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in
caso di  utilizzazione  dello  stallone  in  forma  girovaga  di  cui
all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta  e'  aumentata  di  un
terzo per ciascun capo. 
  2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,
il  materiale  riproduttivo  utilizzato  e'  confiscato  e  ne  viene
ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i  capi
utilizzati sono sequestrati cautelarmente  e  ne  viene  ordinata  la
sterilizzazione a spese del contravventore.