Art. 9. 1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina; b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo; c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.