Art. 2. 1. L'importo del contributo globale annuo dovuto al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali da ogni iscritto non puo' essere inferiore a L. 4.500.000, delle quali L. 3.000.000 dovute come contributo personale annuo e L. 1.500.000 dovute per contributo indiretto mediante applicazione di marche previdenziali su documenti doganali. 2. Qualora il contributo indiretto risulti inferiore a L. 1.500.000 ciascun iscritto dovra' effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo contributivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 4.500.000.