Art. 2.
  1.   L'importo   del  contributo  globale  annuo  dovuto  al  Fondo
previdenziale  e  assistenziale  degli spedizionieri doganali da ogni
iscritto  non  puo'  essere  inferiore a L. 4.500.000, delle quali L.
3.000.000  dovute  come  contributo  personale  annuo  e L. 1.500.000
dovute  per  contributo  indiretto  mediante  applicazione  di marche
previdenziali su documenti doganali.
  2. Qualora il contributo indiretto risulti inferiore a L. 1.500.000
ciascun  iscritto  dovra'  effettuare  entro  il  30 giugno dell'anno
successivo  al  periodo  contributivo  un  versamento integrativo del
contributo  personale  fino  al  raggiungimento  dell'importo  di  L.
4.500.000.