(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 
   DICEMBRE 1990, N. 367. 
  All'articolo 2, al comma 2,  dopo  le  parole:  "per  ettaro"  sono
inserite le seguenti:  "  e  comunque  entro  il  limite  massimo  di
cinquanta milioni ad azienda,". 
  All'articolo 3, al  comma  1,  le  parole:  "possono  essere"  sono
sostituite dalla seguente: "sono" e le  parole:  "per  l'acquisto  di
cereali foraggeri e mangimi occorrenti" sono soppresse. 
  All'articolo  4,  al  comma  1,  primo  periodo,  le   parole:   "o
dell'agricoltore"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "nonche'
dell'agricoltore". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
 "Art. 4- bis. - 1.  Le  provvidenze  e  le  procedure  previste  dal
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole  o
associate colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1988-1989,  sono
estese alle province di  Forli',  Ravenna,  Rovigo  e  Livorno.  Tali
provvidenze non possono superare un  importo  complessivo  di  trenta
miliardi di lire". 
  All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis.  Per  le  aziende  agricole  di  funghicoltura,   di   cui
all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste  dallo
stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990  siano
riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive". 
  All'articolo 6, al comma 1, le parole: "non  inferiore  al  50  per
cento della media" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore  al
45 per cento della media".