ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367. All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: "per ettaro" sono inserite le seguenti: " e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda,". All'articolo 3, al comma 1, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono" e le parole: "per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti" sono soppresse. All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "o dell'agricoltore" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dell'agricoltore". Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4- bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forli', Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire". All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive". All'articolo 6, al comma 1, le parole: "non inferiore al 50 per cento della media" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 45 per cento della media".