Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
  1. In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di
seguito  denominata  "legge",  il  presente  regolamento   disciplina
l'ordinamento dei  Servizi  tecnici  nazionali  istituiti  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali
per  l'organizzazione,  la  formazione  dei  ruoli   del   personale,
l'attribuzione della  dirigenza,  la  struttura  e  la  gestione  del
sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 183/1989, cosi'
          come modificato dal comma 1  dell'art.  3  della  legge  n.
          253/1990, e' il seguente:
             "Art.  9  (I  servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  istituiti  i
          servizi  tecnici  nazionali,  in  un  sistema coordinato ed
          unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato  dei  Ministri
          di   cui  all'art.  4.  Ai  servizi  tecnici  nazionali  e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa.
             2.  I  servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri
          dei lavori pubblici e  dell'ambiente  sono  costituiti  nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico; sismico; dighe; geologico. Con  la  procedura
          ed  i  criteri  di  cui  al  comma 9 vengono costituiti gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire  l'obiettivo  della  conoscenza del territorio e
          dell'ambiente, nonche' delle  loro  trasformazioni.  A  tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica amministrazione  che  gia'  operano  nel  settore,
          nonche'  quelle  del  Corpo  forestale dello Stato e quelle
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
             3.  Dell'attivita'  dei  servizi  tecnici  nazionali  si
          avvalgono direttamente  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della
          marina mercantile e per il coordinamento  della  protezione
          civile,  le  autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli
          organismi preposti a quelli  di  rilievo  interregionale  e
          regionale,  il  Comitato nazionale per la difesa del suolo,
          il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  la  Direzione
          generale  della  difesa  del suolo del Ministero dei lavori
          pubblici, il  servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e
          risanamento    ambientale   e   il   servizio   valutazione
          dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
          relazione   sullo   stato   dell'ambiente   del   Ministero
          dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il  Mezzogiorno.
             4.   I  servizi  tecnici  nazionali  hanno  le  seguenti
          funzioni:
               a)  svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita
          all'art.  2;
               b)  realizzare  il sistema informativo unico e la rete
          nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza,  secondo
          quanto previsto al comma 5;
               c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia richiesta, dati,
          pareri e consulenze, secondo  un  tariffario  fissato  ogni
          biennio  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui  all'art.
          4.  Le  tariffe  sono  stabilite in base al principio della
          partecipazione al costo delle prestazioni da parte  di  chi
          ne usufruisca.
             5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
          coordinano  un  sistema  informativo  unico  ed  una   rete
          nazionale   integrati   di   rilevamento   e  sorveglianza,
          definendo con le amministrazioni statali, le regioni e  gli
          altri   soggetti   pubblici   e   privati  interessati,  le
          integrazioni     ed     i     coordinamenti      necessari.
          All'organizzazione  ed  alla  gestione  della  rete sismica
          integrata concorre, sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'Istituto   nazionale   di   geofisica.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991,  le  iniziative  adottate in attuazione e nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi  dell'art.  18,  comma  1,
          lettera  e),  della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
          sistema informativo e  di  monitoraggio,  confluiscono  nei
          servizi tecnici nazionali.
             6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art.
          4, ciascuno dei Ministri che  lo  compongono  propone,  nel
          settore  di  sua  competenza,  le  misure di indirizzo e di
          coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
          informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
          particolare  le   priorita'   nel   rilevamento   e   nella
          predisposizione della base di dati.
             7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio
          dei  direttori,  composto  dal  presidente  del   Consiglio
          superiore   dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,  dai
          direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di  cui  al
          comma  1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico
          militare, del Centro  interregionale  per  la  cartografia,
          dell'Istituto   idrografico   della  Marina,  del  Servizio
          meterologico dell'Aeronatica militare, del Corpo  forestale
          dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
             8. Il Consiglio dei direttori:
               a)  provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui
          all'art.  4, al  coordinamento  dell'attivita'  svolta  dai
          singoli  servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
          soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4,  nonche'
          degli altri organismi indicati al precedente comma 7;
               b)  esercita  ogni  altra  funzione demandatagli con i
          regolamenti di cui al comma 9.
             9.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  appositi  regolamenti,  emanati  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentite   le
          competenti   commissioni  parlamentari,  si  provvede  alla
          riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di
          cui al comma 2, in particolare disciplinando:
               a)  l'ordinamento  dei  servizi tecnici nazionali ed i
          criteri generali di organizzazione, anche sotto il  profilo
          dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
               b)   i   criteri   generali   per   il   coordinamento
          dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali,  dei  servizi
          tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma
          4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita'  svolta
          dai servizi tecnici regionali;
               c)  i  criteri  per  la  formazione  di  ruoli tecnici
          omogenei  per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione   di
          posizioni   giuridiche   basate  sul  possesso  del  titolo
          professionale necessario allo svolgimento  delle  attivita'
          di  ogni singolo servizio e sul livello professionale delle
          mansioni da svolgere;
               d)   i   criteri  generali  per  l'attribuzione  della
          dirigenza dei servizi e dei  singoli  settori  in  cui  gli
          stessi  sono  articolati  nel  rispetto del principio della
          preposizione ai servizi ed ai singoli  settori  tecnici  di
          funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
               e)  le  modalita'  di organizzazione e di gestione del
          sistema informativo unico e della rete nazionale  integrati
          di rilevamento e sorveglianza;
               f)  le  modalita'  che  consentono  ai servizi tecnici
          nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti  e  organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche' di impiegare in compiti di istituto  ricercatori  e
          docenti   universitari,  sulla  base  di  convenzioni-tipo,
          adottate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in  materia   di   comandi   finalizzate   all'interscambio
          culturale e scientifico.
             10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti
          generali tecnici.
             11.   I   direttori   dei   servizi  tecnici  nazionali,
          idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno
          parte   di  diritto  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici.
             12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si
          provvede, tenendo conto della riorganizzazione del  sistema
          dei  servizi  tecnici  nazionali,  a  quella funzionale del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
             13.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino   alla   definizione   del   nuovo
          ordinamento  dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche' dei
          ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,  lettera  c),  il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi  idrografico  e   mareografico,   sismico,   dighe,
          geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in
          appositi  ruoli  tansitori  presso  le  amministrazioni  di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico
          ed    il    trattamento   economico   comunque   posseduti.
          All'identificazione  del  personale  da  ricomprendere  nei
          ruoli   predetti  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          competente che determina altresi'  le  dotazioni  organiche
          dei  profili  professionali  occorrenti in misura pari alle
          unita' da trasferire. I provvedimenti relativi  allo  stato
          giuridico   ed   al  trattamento  economico  del  personale
          inquadrato  nei  ruoli   transitori   sono   adottati   dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da
          lui delegato, di concerto con il  Ministro  presso  il  cui
          dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".