Art. 10. 
                      Il consiglio scientifico 
  1. Presso ciascun Servizio e' istituito  un  consiglio  scientifico
quale organo di consulenza permanente. Il consiglio  e'  composto  da
non piu' di cinque membri esterni scelti tra professori  universitari
competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio  stesso,
o  tra  altri  esperti  particolarmente   qualificati   nei   settori
interessati. 
  2. Il consiglio scientifico e' istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Comitato  dei  Ministri
integrato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati  i  regolamenti  di
organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico. 
  3. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. Il consiglio scientifico e' convocato su richiesta del direttore
del servizio e si esprime sulle  linee  programmatiche  del  servizio
stesso  e  su  ogni  esigenza  di  carattere  tecnico  e  scientifico
sottopostagli  dal  medesimo.  Il  presidente   del   consiglio   dei
direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della  attivita'
dei servizi, ha facolta' di convocare i consigli scientifici anche in
seduta congiunta. 
  5. Per l'esame di problemi specifici possono essere  invitati  alle
sedute del consiglio scientifico professori universitari  ed  esperti
particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 
  6. La durata in carica dei consigli scientifici  e'  fissata  in  4
anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati.