Art. 12. 
                     Articolazione del Servizio 
  1. Il Servizio si  articola  in  apparati  tecnici  con  competenze
omogenee  denominati  settori  o  uffici  ed  in  settori  o   uffici
amministrativi per la gestione degli affari generali e del personale. 
  2.  Ai  settori  ed  agli  uffici  sono  preposti  primi  dirigenti
appartenenti ai ruoli tecnici ed amministrativi. 
  3. Piu' settori omogenei  costituiscono  aree,  cui  sono  preposti
dirigenti superiori con funzione di coordinamento.