Art. 13. 
                        Dirigenza dei Servizi 
  1. Ai Servizi sono preposti dirigenti generali tecnici di livello C
dell'amministrazione dello Stato, in possesso di diploma di laurea in
disciplina attinente al Servizio, nonche' di una adeguata  esperienza
professionale,  almeno  triennale,  maturata   nella   dirigenza   di
strutture  tecniche,  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il  consiglio
dei direttori.