Art. 14. 
            Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori 
  1. Al personale con qualifica di primo  dirigente  e  di  dirigente
superiore, di cui alle dotazioni  organiche  indicate  nelle  tabelle
allegate  al  presente  regolamento,  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  per  il  personale   di   corrispondente   qualifica   delle
amministrazioni dello Stato. 
  2. Le  commissioni  di  concorso  per  le  qualifiche  dirigenziali
tecniche sono integrate da un docente,  professore  universitario  di
ruolo ordinario, nelle discipline attinenti ai servizi tecnici. 
  3. Le attribuzioni delle funzioni al personale  dirigente,  nonche'
la sua preposizione agli uffici, ai settori ed alle aree dei  Servizi
di cui all'art. 12, sono disposte  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di  amministrazione,  su
proposta del direttore del servizio.