Art. 15. 
       Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne 
  1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi  tecnici
nazionali, in conformita' con gli atti di indirizzo  e  coordinamento
del Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge: 
    a) curano rapporti con i servizi tecnici o  analoghe  istituzioni
di altri Stati e collaborano con organismi della Comunita'  economica
europea e di altre istituzioni internazionali; 
    b) possono destinare proprio personale, in posizione di  comando,
presso soggetti pubblici le cui attivita' di servizio  e  di  ricerca
attengano ai settori di rispettiva competenza; 
    c)   si   avvalgono,   mediante   apposite   convenzioni,   della
collaborazione, della consulenza  e  delle  prestazioni  tecniche  di
amministrazioni, autorita', enti ed organismi,  pubblici  e  privati,
anche stranieri, che operano nei settori  di  rispettiva  competenza,
anche allo scopo di svolgere in  comune  attivita'  strumentali  alle
proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo
schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed  approvati  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli  schemi  di  convenzione
con le universita' e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica. 
  2. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono
attivita' presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni,  sono
impiegati in progetti specifici  di  ricerca,  ovvero  nell'attivita'
finalizzata al compimento di compiti istituzionali. 
  3. Il personale  dei  Servizi  comandato  sulla  base  di  apposite
convenzioni presso gli istituti  universitari  e  di  ricerca  potra'
parimenti  essere  utilizzato  in  progetti  di  ricerca  di   comune
interesse, ovvero in compiti comunque  connessi  con  l'attivita'  di
studio e ricerca dell'istituto presso cui e' comandato. 
  4. Le iniziative di ricerca di  comune  interesse  potranno  essere
definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed attuate sulla  base  di  specifici  accordi  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
 
          Note all'art. 15:
             -  Per  la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi
          nota all'art. 3.
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  della  legge  n.
          168/1989, e' il seguente:
             "3.  Il  Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni
          dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati,
          definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune
          interesse e ne promuove la  coordinata  attuazione.  A  tal
          fine  il  Ministro  conclude specifici accordi, con i quali
          sono definiti i programmi, con l'indicazione  dei  relativi
          obiettivi,  i  tempi  di  attuazione,  il reperimento delle
          risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento".