Art. 15. Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne 1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformita' con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge: a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunita' economica europea e di altre istituzioni internazionali; b) possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attivita' di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza; c) si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorita', enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attivita' strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le universita' e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attivita' presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attivita' finalizzata al compimento di compiti istituzionali. 3. Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potra' parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attivita' di studio e ricerca dell'istituto presso cui e' comandato. 4. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Note all'art. 15: - Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/1989, e' il seguente: "3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento".