Art. 16. 
                        Dotazioni finanziarie 
  1. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate
tabelle del personale collocato nei ruoli  transitori  dei  Ministeri
dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione  dei  Servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a
trasferire, con propri  decreti,  i  relativi  fondi  dai  competenti
capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei  lavori
pubblici  e  dell'ambiente  ad  appositi  capitoli  dello  stato   di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2. In sede di  attuazione  dei  programmi  triennali  di  cui  agli
articoli 21 e 25 della legge, si provvedera' al  finanziamento  degli
oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale,  tecnico
e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Per  la nota all'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi
          nota all'art. 1.
             -  Il  testo dell'art. 21 della legge n. 183/1989, e' il
          seguente:
             "Art.  21  (I  programmi di intervento). - 1. I piani di
          bacino  sono  attuati  attraverso  programmi  triennali  di
          intervento,  redatti  tenendo conto degli indirizzi e delle
          finalita' dei piani medesimi.
             2. I programmi triennali debbono destinare una quota non
          inferiore   al   15   per    cento    degli    stanziamenti
          complessivamente a:
               a)  interventi  di manutenzione ordinaria delle opere,
          degli impianti e dei beni, compresi mezzi,  attrezzature  e
          materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
               b)  svolgimento  del servizio di polizia idraulica, di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico;
               c)  compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
          svolgimento di studi, rilevazioni  o  altro  nelle  materie
          riguardanti  la  difesa  del  suolo, redazione dei progetti
          generali, degli studi  di  fattibilita',  dei  progetti  di
          massima  ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione
          dell'impatto ambientale di quelle principali;
               d)  adeguamento  e potenziamento funzionale, tecnico e
          scientifico dei servizi tecnici nazionali.
             3.  Le  regioni,  conseguito  il  parere  favorevole del
          comitato di bacino di cui all'art. 18,  possono  provvedere
          con  propri  stanziamenti  alla realizzazione di opere e di
          interventi  previsti  dai  piani  di  bacino   di   rilievo
          nazionale, con il controllo del predetto comitato.
             4.  Le  province,  i  comuni, le comunita' montane e gli
          altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione  o
          del  comitato istituzionale interessati, possono concorrere
          con propri  stanziamenti  alla  realizzazione  di  opere  e
          interventi previsti dai piani di bacino".
             -  Il  testo dell'art. 25 della legge n. 183/1989, e' il
          seguente:
             "Art.  25 ( Finanziamento). - 1. Gli interventi previsti
          dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e  si
          attuano  mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
             2.  Con  successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi
          dell'art.  11-quater, comma 1, della legge 5  agosto  1978,
          n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362,
          si provvede alla determinazione per ciascun triennio  degli
          stanziamenti  necessari  per  l'attuazione  della  presente
          legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro fino all'espletamento
          della procedura di ripartizione di cui  ai  commi  3  e  4,
          sulla  cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio
          decreto, le occorrenti viariazioni di bilancio.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  indicata  al  comma  2  e  sulla  base  degli
          stanziamenti  ivi  autorizzati, il Comitato dei ministri di
          cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa
          del  suolo,  predispone lo schema di programma nazionale di
          intervento  per  il   triennio,   articolato   per   bacini
          nazionali,  interregionali  e  regionali, e la ripartizione
          degli stanziamenti tra le  amministrazioni  dello  Stato  e
          delle  regioni,  tenendo conto delle priorita' indicate nei
          singoli  programmi  ed  assicurando,  ove  necessario,   il
          coordinamento degli interventi.
             4.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  il  programma
          nazionale  di  intervento,  articolato  per  bacini,  e  la
          ripartizione   degli   stanziamenti   sono   approvati  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'art.
          4.
             5.  Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni
          dall'approvazione del  programma  triennale  nazionale,  su
          proposta  del  Comitato  nazionale per la difesa del suolo,
          individua  con  proprio  decreto  le  opere  di  competenza
          regionale  che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica
          per la modifica del reticolo idrografico principale  e  del
          demanio  idrico  i cui progetti devono essere sottoposti al
          parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  da
          esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".