Art. 16. Dotazioni finanziarie 1. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvedera' al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.
Note all'art. 16: - Per la nota all'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 183/1989, e' il seguente: "Art. 21 (I programmi di intervento). - 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi. 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita', dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. 3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. 4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino". - Il testo dell'art. 25 della legge n. 183/1989, e' il seguente: "Art. 25 ( Finanziamento). - 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21. 2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti viariazioni di bilancio. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorita' indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. 4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".